Cosa devo fare se mio figlio ha sintomi riconducibili al Covid? E in quali casi posso richiedere il congedo parentale? Come gli altri genitori, anche gli operatori sanitari posso trovarsi nella situazione di dover gestire un figlio con sintomi o positivo al covid. Ecco un breve excursus sulle norme di riferimento per quanto riguarda la gestione di bambini e ragazzi positivi o sospetti-positivi al Covid-19 e gli aiuti alle famiglie.
Se il bambino ha sintomi correlati al Covid
Nel caso in cui il bambino sia a scuola e presenti febbre sopra i 37,5° o altri sintomi compatibili con la Covid-19, si attiverà la procedura individuata dalla Circolare 17167 del 21 agosto 2020. Il bambino sarà quindi affidato a un genitore (o tutore legale) che dovrà contattare il pediatra o il medico curante per la valutazione clinica (telefonica). Se i sintomi compaiono a casa, il ragazzo dovrà rimanere a casa. La famiglia dovrà quindi avvisare il pediatra o il Medico di medicina generale e comunicare l’assenza da scuola per motivi di salute. Il Medico, in caso di sospetto Covid dovrà richiedere il tampone naso-faringeo e darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione. Questo procederà ad eseguire il test.
Se il test è positivo, per la fine della quarantena bisognerà attendere la guarigione clinica. La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di un test molecolare dopo assenza di sintomi per almeno 3 giorni. Se il test risulterà negativo la persona potrà definirsi guarita, altrimenti proseguirà l’isolamento. Gli alunni hanno una priorità nell’esecuzione dei test diagnostici. Se non è possibile effettuare il test, l’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di mantenere l’isolamento per altre due settimane dopo la scomparsa dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto. Oppure a un periodo di quarantena con sorveglianza attiva di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Il DdP deciderà anche la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
Se il test molecolare risulta negativo, è previsto un ulteriore test di controllo a distanza di 2/3 giorni. In questo periodo il ragazzo dovrà rimanere a casa. Se viene riscontrata, come causa dei sintomi, un’altra patologia, il bambino dovrà restare a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del pediatra o del medico curante che attesterà poi il consenso al rientro a scuola.
Nel caso di positività di un compagno di classe la autorità competenti attueranno il protocollo previsto. Tutti i ragazzi venuti a contatto con il soggetto positivo saranno posti in quarantena preventiva e soggetti a tamponi di controllo.
Figli a casa in quarantena: chi ha diritto al congedo
Ci sono tre possibilità per il genitore che ha un figlio a casa in quarantena: lavorare in smart working, affidare il figlio alle cure dell’altro genitore, se questo è convivente e se ha la possibilità di farlo, richiedere il congedo. Vediamo nel dettaglio cosa dice la legge.
Se il proprio lavoro può essere portato avanti anche in modalità agile, è possibile affidarsi a questa possibilità per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente minore di 16 anni. Questo“a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico, nonché nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati”. Ma anche all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. E nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica.
Se, come nel caso della maggior parte degli operatori sanitari, lo smart working non è fattibile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio minore di 14 anni, a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico ma anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa. Con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
La terza opzione è rappresentata dal congedo. Sarà riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione (calcolata secondo quanto previsto per l’indennità di maternità) erogata dall’INPS. Una condizione fondamentale per il congedo è che la prestazione non possa essere svolta in smart working, né dal richiedente, né dall’altro genitore. Altro elemento è che può accedere al congedo solo un genitore alla volta. Niente da fare se l’altro genitore è disponibile, per qualsiasi motivo (a meno che non sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure). Nell’osservanza di tali condizioni, la richiesta di congedo è ripetibile più volte fino al 31 dicembre. Per coprire la spesa sono stati stanziati in totale 93 milioni di euro.
Compatibilità del congedo COVID-19 con altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente
Una circolare dell’INPS riporta nel dettaglio i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo.
Un genitore può fruire del congedo Covid per quarantena scolastica dei figli in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore. Ma anche se uno dei due genitori sta usufruendo negli stessi giorni delle proprie ferie. O se si trova in aspettativa non retribuita. In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l’altro genitore può fruire del congedo Covid nel caso in cui la quarantena sia disposta per figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Oppure se all’altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante. Tale da comportare, ad esempio, il riconoscimento di un handicap grave, di un’invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
Ancora, la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile se l’altro genitore è un soggetto con particolari situazioni di fragilità (v.circolare del Ministero del Lavoro n. 13 del 4 settembre 2020). A prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall’eventuale svolgimento di lavoro agile. È possibile fruire del congedo anche nelle stesse giornate in cui l’altro genitore convivente stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Ma anche del prolungamento del congedo parentale (art. 33 del D.lgs n. 151/2001) o del congedo straordinario di cui (art. 42, comma 5, del medesimo decreto).
Come accedere al congedo
La domanda di congedo deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
– portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’INPS (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito www.inps.it;
– Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento);
– Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente.
La domanda può essere retroattiva. Come specifica la circolare dell’INPS: «può avere ad oggetto periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020».
In domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente. Ovvero numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, etc. Se il richiedente non è ancora in possesso del provvedimento, ne dovrà fornire, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, gli elementi identificativi. Altrimenti la domanda sarà respinta.