Infortunio in itinere: cosa fare in caso d’incidente da e verso il lavoro

Ottenere un risarcimento per un incidente avvenuto mentre ci si reca o si torna dal lavoro? E’ possibile se questo rientra nella casistica identificata come infortunio in itinere. Si tratta appunto di un infortunio che non si verifica sul luogo di lavoro ma che avviene durante il tragitto compiuto per raggiungere, dalla propria abitazione, il luogo di lavoro. Ma anche per recarsi da un luogo di lavoro a un altro o durante il tragitto necessario per la consumazione dei pasti in assenza di mensa aziendale.

Quando l’infortunio è indennizzabile

Quello che non molti sanno infatti è che l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende anche l’infortunio in itinere, ovviamente a patto che questo non avvenga durante una deviazione indipendente dal lavoro o che comunque non risponda a specifiche condizioni di necessità. Ammessa, ad esempio, la deviazione per accompagnare il proprio figlio a scuola (esigenza costituzionalmente rilevante): in questo caso è risarcibile anche l’infortunio in itinere occorso nel tragitto casa-lavoro interrotto o deviato.

Tra le interruzioni e deviazioni del percorso che rientrano nella copertura assicurativa ci sono anche quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro o dovute a causa di forza maggiore come ad esempio, un guasto meccanico. Vi rientrano anche le deviazioni dovute a esigenze essenziali e improrogabili o effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti, per esempio per prestare soccorso a vittime di incidente stradale.

Le modalità di spostamento ammesse

In linea generale, il risarcimento del danno da infortunio in itinere spetta quando il tragitto è percorso con i mezzi pubblici o a piedi. Ovviamente a patto che siano verificate la finalità lavorativa, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari. Non sono indennizzabili gli infortuni causati da abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, mancanza di abilitazione alla guida o violazione del codice della strada da parte del conducente (rischio elettivo).

L’assicurazione copre anche nel caso di utilizzo della propria auto ma solo nel caso in cui esso sia necessitato, ad esempio perché il tragitto casa-lavoro non è percorribile a piedi o perché non sono disponibili mezzi pubblici (oppure perché il lavoro è raggiungibile con mezzi pubblici ma non in tempo utile o con rilevante dispendio di tempo). Per quanto riguarda l’utilizzo della bici, il suo utilizzo è da intendersi sempre necessitato (salvo tutte le altre valutazioni inerenti lo specifico caso).

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