Superticket addio, 2 miliardi in più per l’edilizia sanitaria e risorse per l’acquisto di strumenti di diagnostica per medici di famiglia e pediatri. Sono queste le principali misure in ambito sanitario contenute nella Legge di Bilancio per 2020. Una particolare attenzione è stata rivolta anche ai disabili per i quali è stata prevista un’assegnazione di risorse pari a 59 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021 e a 300 milioni di euro/anno dal 2022 in poi. Sono stati stanziati 235 milioni di euro da destinare ad azioni che hanno come obiettivo la riduzione delle liste di attesa e la riduzione del carico lavorativo dei Pronto Soccorso. Dal 1° settembre 2020 si dirà addio al cosiddetto superticket grazie allo stanziamento di 185 milioni di euro per il 2020 e di 554 milioni di euro/anno dal 2021 in poi.
Acquisto di apparecchiature sanitarie, fondi per medici di medicina generale e pediatri
Tracciando un rapido elenco dei principali provvedimenti, viene confermato dai Commi 81 e 82 uno stanziamento di 30 miliardi per l’edilizia sanitaria. Aumentata dunque di 2 miliardi la dotazione prevista dalla manovra 2018. Per migliorare il processo di presa in cura dei pazienti e ridurre il fenomeno delle liste d’attesa, viene autorizzato un contributo pari a 235 milioni e 834 mila euro per l’acquisto di apparecchiature sanitarie per i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (commi da 449 a 450). Lo stanziamento andrà a valere sull’importo fissato dal fondo per l’edilizia sanitaria nell’ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni.
I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni. Con lo stesso decreto dovranno essere definite la distribuzione delle risorse alle Regioni e le modalità con cui le stesse dovranno individuare le attività assistenziali all’interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo l’utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla second opinion.
Estesa la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022
Il Comma 466 (Disposizioni in materia di precariato del Servizio sanitario nazionale) estende i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 20 della Legge Madia sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni a chi lavora nel Servizio sanitario nazionale. Nello specifico, si estende la possibilità per le amministrazioni di assumere a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2022. Il termine entro cui questi lavoratori devono aver maturato almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, viene spostato a fine dicembre 2019.
Con il Comma 451 (Precari Irccs e Izs) si interviene su quanto già previsto dalla legge di Bilancio 2018: il Ministero della Salute, sentite le organizzazioni sindacali, dovrà individuare i criteri ai quali gli istituti dovranno attenersi per l’attribuzione delle fasce economiche al personale assunto in fase di prima applicazione della norma. Il Comma 468 è dedicato all’assunzione di personale dirigenziale e non: viene prorogata al 31 dicembre 2019 la validità del termine per l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie, e al 31 dicembre 2020 la loro conclusione. Stanziati anche 7,2 milioni all’anno in più per tre anni, che permetteranno nuove assunzioni di medici dell’Inps, per un numero non superiore ad 820 l’anno (Commi da 458 a 460).
Fondi per nuovi contratti di specialistica in medicina
Il Comma 271 autorizza per nuovi contratti di specialistica in medicina una spesa incrementata di 5,425 milioni per il 2020, di 10,850 per il 2021, di 16,492 per il 2022, di 22,134 per il 2023 e di 24,995 milioni a decorrere dal 2024. I Commi da 470 a 472 (Formazione specialistica dei medici) prevedono, per supportare le attività dell’Osservatorio Nazionale e degli Osservatori Regionali, la creazione di un’apposita tecnostruttura di supporto. Le competenze dell’Osservatorio Nazionale vengono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. L’Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica diventa quindi “Osservatorio Nazionale per la Formazione Sanitaria Specialistica” e la sua composizione viene integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. Per questo, dal 2020, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui.
Con l’obbiettivo di definire metodi e strumenti per la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nell’ottica di consentire una distribuzione dei posti da assegnare per l’accesso ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondente alle effettive esigenze del Servizio Sanitario Nazionale, viene autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nell’anno 2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 da destinare all’Agenas per il supporto reso alle attività del Ministero della salute e delle regioni, nonché all’Osservatorio Nazionale ed agli osservatori regionali.
Il Comma 859 (Ulteriori stanziamenti per contratti formazione specialistica in medicina)autorizza, per l’ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitarie, l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e di 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022. Secondo il Comma 465 (Educatori professionali socio-sanitari) inoltre, i diplomi e gli attestati, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell’esercizio professionale, dell’accesso alla formazione post-base e dell’iscrizione all’albo della professione sanitaria di educatore professionale.
Istituito il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza
La Manovra istituisce il fondo “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza” (commi da 330 a 338) con una dotazione pari a 29 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. I fondi serviranno per precisi interventi. Per il 2020, ulteriori 12,5 milioni di euro saranno destinati alle scuole dell’infanzia paritarie che accolgono alunni con disabilità e 20 milioni di euro al Fondo per le non autosufficienze. Cinque milioni in più, nel 2020, andranno al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Sempre nel 2020, 500.000 euro sono destinati alle attività del “progetto Filippide” con l’obbiettivo di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport.
In occasione dei cento anni di fondazione, all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2020. Al fine di garantire l’attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla Fish – Federazione italiana per il superamento dell’handicap Onlus, viene autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, viene attribuito, a decorrere dall’anno 2020, un contributo annuo di 500.000 euro all’Associazione nazionale guida legislazioni handicappati trasporti.
La grande novità della legge di Bilancio: l’abolizione del superticket
Dal 1° settembre 2020 sarà abolito il superticket (commi da 446 a 448), ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Di conseguenza, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui dal 2021. Infine, la dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Il Comma 629 conferma invece la detrazione nell’intero importo per le spese sanitarie a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo.
Secondo i Commi 679 e 680 (Tracciabilità delle detrazioni), ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici. Al comma 2 si specifica tuttavia che l’obbligo del pagamento tracciabile non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che potranno quindi essere pagate in contanti senza perdere il diritto alla detrazione.
Le risorse destinate alla ricerca e a studi specifici
I Commi da 275 a 277 riguardano interventi a favore della ricerca pubblica nazionale nell’ambito delle risorse destinate alla Fondazione Human Technopole. Si prevede che la Fondazione presenti ogni due anni una relazione (per la trasmissione alle Camere, al Miur, al Ministro della salute e al Mef), sulle attività svolte e programmate e organizzi una giornata aperta di confronto con la comunità scientifica. La Fondazione sarà tenuta, inoltre a promuovere il costante confronto con il sistema di ricerca nazionale.
Inoltre, per lo svolgimento delle funzioni dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti (Inmp) e per il contrasto delle malattie delle povertà viene autorizzato un contributo di 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (Comma 452). Autorizzato per lo stesso periodo, un contributo di 250.000 euro in favore dell’Ente nazionale sordi (Ens), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata (Comma 455). Un milione di euro andrà invece alla Rete nazionale dei registri dei tumori (Comma 463). Il Comma 852 assegna alla Fondazione Ant Italia Onlus un contributo di 500.000 euro per il 2020 per sostenerne l’attività.
ll finanziamento per il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale (commi 353 e 354) poi, viene incrementato di 4 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per promuovere l’educazione alle differenze di genere, le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi genere o a potenziare quelli già esistenti. Per queste finalità il Fondo per il finanziamento ordinario delle università viene incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. Il Comma 469 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell’incidenza dell’endometriosi nel territorio nazionale. Le risorse destinate alla ricerca scientifica non potranno essere inferiori al 50% della dotazione del Fondo.