Family Act: conciliare famiglia-lavoro nell’ottica della parità di genere

Ecco tutte le novità utili anche per chi deve conciliare lavoro e famiglia

Conciliare famiglia e lavoro, soprattutto per le donne. Il Family Act contiene misure per sostenere la genitorialità e la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità, valorizzare la crescita armoniosa delle bambine, dei bambini e dei giovani, nonché favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile.

Il Governo, tra le altre cose, punta a promuovere la parità di genere all’interno dei nuclei familiari, favorendo l’occupazione femminile, anche attraverso la predisposizione di modelli di lavoro agile o flessibile volti ad armonizzare i tempi familiari di lavoro e incentivare il lavoro del secondo percettore di reddito.

Su proposta del Ministro con delega alle pari opportunità e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e di rafforzamento delle misure volte a incentivare il lavoro femminile.

Nello specifico, il Governo si attiene a determinati principi e criteri direttivi. In primis, prevedere un’indennità integrativa della retribuzione per le madri lavoratrici erogata dall’Inps, per il periodo in cui rientrano al lavoro dopo il congedo obbligatorio; prevedere una percentuale di detraibilità ovvero la deducibilità delle spese per addetti ai servizi domestici e all’assistenza di familiari assunti con contratto di lavoro subordinato, tenendo conto dell’applicazione di indici della situazione economica equivalente delle famiglie; prevedere una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di astensione nel caso di malattia della figlia o del figlio; prevedere forme incentivanti per i datori di lavoro che applicano le clausole dei contratti collettivi nazionali, sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che, nell’ambito di promozione dell’armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabiliscono modalità di lavoro flessibile e con facoltà dei lavoratori di richiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino degli originari accordi contrattuali; prevedere che ai genitori di figli con età inferiore a 14 anni sia riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81), secondo le modalità previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. Infine, viene prevista una quota di riserva, della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e l’accompagnamento per i primi due anni.

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