Green pass, le indicazioni del Ministero per le certificazioni rilasciate da altri Stati

Il Ministero della Salute, nei giorni scorsi, ha emanato una circolare che detta i requisiti che le certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate da Stati Terzi devono possedere per poter essere utilizzati sul territorio italiano. E avere quindi la stessa validità «prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’Ue) emessa dallo Stato italiano».

In sintesi, i certificati dovranno contenere i dati identificativi del titolare, i dati relativi al vaccino, la data di somministrazione e i dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato. I documenti dovranno essere redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo. In caso contrario deve essere accompagnato da una traduzione giurata. Lo stesso vale per le certificazioni di guarigione.

I requisiti del certificato vaccinale

Ecco nel dettaglio i contenuti che dovranno essere indicati sulle certificazioni:

–  dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
–  dati relativi al vaccino (denominazione e lotto);
–  data/e di somministrazione del vaccino;
–  dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte in italiano, inglese, francese o spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata.

I quattro vaccini ammessi

I vaccini riconosciuti per il pass valido in Italia, si specifica, sono quattro, ovvero quelli finora autorizzati dall’Agenzia europea del Farmaco e autorizzati nel nostro Paese:

–  Comirnaty (Pfizer-BioNtech);
–  Spikevax (Moderna);
–  Vaxzevria (AstraZeneca);
–  Janssen (Johnson & Johnson).

Le certificazioni di guarigione

Le certificazioni di guarigione dovranno riportare:

–  dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita);
–  informazioni sulla precedente infezione da SARS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo);
– dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria).

Anche in questo caso dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata.

Equipollenza certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciate dagli Stati Terzi per gli usi previsti dall’ art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021 [PDF]

 

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