Obbligo vaccinale e terza dose: tutto quello che c’è da sapere

Da qualche giorno, in Italia, è entrato in vigore l’obbligo della terza dose per gli infermieri e per tutto il personale sanitario. Il decreto prevede anche che non sia più possibile essere adibiti a mansioni diverse: è solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche attestate dal medico di medicina generale che la vaccinazione può essere omessa o differita. Il provvedimento è stato introdotto con l’obbiettivo di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza.

Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, avvalendosi della Piattaforma nazionale DGC verificano se la persona ha il certificato verde

A vigilare sulla situazione è l’ordine professionale. Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) verificano infatti se la persona ha il certificato verde. Nel caso la vaccinazione non risulti, si apre una fase di confronto. L’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni, la documentazione che attesta l’effettuata vaccinazione oppure l’omissione o il differimento.

L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina la sospensione dall’esercizio della professione ed è annotato nell’Albo 

Decorsi i termini, se l’Ordine professionale accerta il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, deve darne comunicazione alle federazioni nazionali e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche al datore di lavoro. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale adottato da parte dell’Ordine territoriale competente che ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nell’Albo professionale. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro emolumento.

La sospensione vige fino al completamento del ciclo vaccinale o della terza dose e comunque per una massimo di sei mesi dal 15 dicembre 2021

La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, all’Ordine territoriale e al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dal 15 dicembre 2021. Per i professionisti che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione fino alla scadenza del termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

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