Pace contributiva in scadenza: c’è tempo fino al 31 dicembre

Grazie alla misura è possibile aumentare la propria anzianità contributiva riscattando periodi in cui non si sono versati contributi

 

C’è tempo fino al 31 dicembre per usufruire della cosiddetta ‘pace contributiva’. Rimarrà invece attiva la possibilità di riscatto ai fini pensionistici dei corsi di studi universitari con le modalità cosiddette “agevolate”. Come chiarito dall’INPS infatti è limitata al triennio 2019 – 2021 (salvo proroghe) la sola presentazione della domanda di riscatto dei periodi in cui non si sono versati contributi. Chi vorrà farla però ha tempo solo fino alla fine dell’anno.

 

La scadenza non riguarda la facoltà di riscatto “agevolata” dei corsi di studi universitari

Introdotto con il D.L. n. 4/2019 (articolo 20, commi da 1 a 5) il nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione è infatti stato attivato per un periodo sperimentale. L’INPS ha precisato che tali disposizioni non si estendono alle altre tipologie di riscatto: la facoltà di riscatto dei corsi di studi universitari con le modalità agevolate è una misura a regime ed è perciò attivabile anche negli anni successivi al 2021.

 

La pace contributiva per il riscatto di periodi pregressi non coperti da contribuzione

La ‘pace contributiva’ consente invece agli aventi diritto, di “recuperare”, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per l’accesso alle prestazioni pensionistiche, periodi di aspettativa e inoccupazione, oppure i mesi trascorsi tra un lavoro e un altro. Ma anche periodi di studio non riscattabili attraverso il riscatto di laurea ad esempio perché relativi ad annualità fuori corso oppure ad un master.

 

A chi è riservata la possibilità di usufruire della misura

I costi di riscatto sono detraibili per il 50 per cento per 5 anni. Il pagamento può essere inoltre dilazionato senza interessi in un massimo di 10 anni. Una possibilità riservata a chi ha iniziato a lavorare dopo il 31/12/1995. Consente di recuperare fino a 5 anni di periodi di mancata contribuzione collocati tra l’anno nel quale si è iniziato a lavorare ed il 29 gennaio 2019. Questo a patto che in quegli anni non vi fosse un obbligo di versamento dei contributi.

 

 

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