Opi Firenze – Pistoia: il Ministero della Salute esclude il commissariamento

Nuovo sviluppo nella vicenda delle ultime elezioni

Un ulteriore e importante sviluppo nella vicenda delle ultime elezioni dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciale Firenze – Pistoia e in particolare nell’esclusione della lista “Ordine Cambia Stile”. Il Ministero della Salute – con una nota dell’11 febbraio scorso a firma del Direttore Generale della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale – ha precisato in relazione alla situazione esistente ad oggi, che non sussistono “i presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini del commissariamento” dell’Opi Firenze – Pistoia. Tale nota costituisce un chiarimento di assoluta rilevanza circa la questione della esclusione della lista “Ordine Cambia Stile”. Per comprenderne appieno la portata è però necessario ripercorrere, seppur brevemente, i fatti principali che hanno portato alla stessa.

Tutto parte dalla decisione del Delegato alle operazioni elettorali di escludere dalla competizione elettorale la lista “Ordine Cambia Stile” perché la domanda cartacea è stata “presentata al di fuori dell’orario di scadenza previsto” e quella inviata per pec “è risultata carente, in quanto non completa delle liste di tutti i candidati”. A fronte di ciò la lista esclusa ha presentato ricorso al TAR della Toscana il quale, in maniera molto rapida, con sentenza n. 1245/2020 del 20/10/2020, ha affermato che il ricorso presentato dalla lista “Ordine cambia stile” è “inammissibile per difetto di giurisdizione”. Nella sostanza la lista ricorrente ha sbagliato nell’individuare il Giudice al quale rivolgersi non essendo il TAR il giudice di riferimento secondo la normativa vigente, bensì la CCEPS (Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie).

Ad oggi le procedure elettorali si sono concluse e sono stati formati i nuovi organi dell’Ordine che sono da tempo operativi. La lista “Ordine cambia stile” ha riassunto il giudizio di fronte alla CCEPS come indicato dal TAR (accettando quindi la giurisdizione di tale giudice) e l’Opi FI-Pt sta presentando le proprie posizioni di fronte alla CCEPS. Si è quindi in attesa della decisione della CCEPS: unico giudice speciale individuato dalla normativa vigente (D.LGS. 233/1946) quale soggetto in grado di decidere la controversia.

Va detto però, altrimenti non si capisce la ragione della nota del Ministero dell’11.2.2021, che nel frattempo i rappresentanti della lista “Ordine cambia stile”, con un esposto presentato al Ministero della Salute il 2.11.2020, ha segnalato “gravi irregolarità” nelle “elezioni Ordine FI – PT” chiedendo quindi “lo scioglimento ed il commissariamento dell’OPI FI PT”. Le asserite “gravi irregolarità” riferibili ad Opi Firenze – Pistoia e denunciate nell’esposto sarebbero: “I) ha indetto elezioni richiedendo requisiti per l’ammissione delle liste molto più restrittivi di quelli da Voi ritenuti necessari con il parere di codesto Ministero dell’11/09/2020; II) con delibera n. 511/2020 ha indetto nuove elezioni, in costanza di sospensione della procedura elettorale, a seguito del citato Decreto del Tar Toscana; III) ha adottato in data 28/10/2020 una nuova Delibera (516) con la quale ha inteso asserire che l’interpretazione corretta della delibera 511 fosse quella di “proseguimento delle attività elettorali” già avviate con l’atto n. 430 del settembre 2020. La delibera 516, successiva alla comunicazione FNOPI del 26/10/2020, all’avvenuta (ri)presentazione della lista da parte del mio assistito, appare strumentale e pretestuosa, visto anche il forte contrasto del dato letterale dei due atti. ….  IV) in data 29/10/20 ha risposto in maniera “perplessa” alla Federazione Nazionale – organo sovra-ordinato”.

A dire il vero, in precedenza ed esattamente già a settembre 2020 i rappresentanti della lista esclusa avevano richiesto e/o paventato il Commissariamento di Opi Firenze – Pistoia come apparso su vari social e su una rivista on line.

A fronte dell’esposto, il Ministero ha chiesto chiarimenti alla FNOPI la quale dapprima con una nota del 1.12.2020 e poi con apposita deliberazione n. 202/2020 del suo Comitato centrale ha affermato “di esprimere parere favorevole all’eventuale richiesta di scioglimento dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche Interprovinciali di Firenze e Pistoia”.  Nella sostanza anche la FNOPI – prima però che la lista esclusa riassumesse il giudizio di fronte alla CCEPS, questo va precisato – ha preso una posizione favorevole allo scioglimento dell’Ordine senza peraltro aver chiesto la relativa documentazione inerente la procedura all’Ordine FI PT e senza aver sentito direttamente, tramite apposito incontro, i rappresentati dell’Ordine FI PT in proposito.

L’Ordine FI PT, al fine di chiarire la vicenda con il Ministero, ha: 1. Trasmesso allo stesso, in data 15 dicembre 2020, un “parere legale acquisito in merito, che conferma l’assenza di presupposti per l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo n. 233/1946”; 2. fatto presente al Ministero la propria posizione con apposita nota del 29 dicembre 2020 precisando che “la richiesta di commissariamento di questo Ordine da parte della FNOPI è volta ad ottenere in via amministrativa, una decisione su una materia, quella elettorale, di spettanza esclusiva della CCEPS; Codesto Ministero è chiamato quindi a decidere, indebitamente, su una materia oggetto di giudizio tra l’OPI FIPT, la lista ammessa alla competizione elettorale, la lista esclusa dalla stessa; non sussistono i presupposti, stante la materia elettorale oggetto della richiesta di commissariamento, affinché codesto Ministero si possa pronunciare sulla richiesta di commissariamento formulata dalla FNOPI” e chiedendo che fosse dichiarato “che spetta alla CCEPS decidere sulla problematica elettorale oggetto di discussione” e quindi che non si pronunciasse sulla richiesta di commissariamento; 3. chiesto infine con nota del 21.1.2021 di “conoscere l’intendimento del Ministero circa il procedimento di cui alla deliberazione della FNOPI 202/20” facendo presente che “il precedente Consiglio Direttivo non [è] più in carica” e che “il nuovo Consiglio ha deliberato di effettuare ulteriori verifiche sulle circostanze che hanno condotto all’esclusione di cui all’esposto”.

Alla luce di tutto ciò emerge l’importanza della nota del Ministero della salute dell’11.2.2021. Il Ministero, esaminati alla luce della normativa vigente tutti gli atti della procedura, valutate le istanze delle parti, tenuto conto della posizione della FNOPI ha deciso  che “non sussistono ad oggi i presupposti richiesti dalla normativa vigente ai fini del commissariamento di codesto Ordine, tenuto altresì conto che ai sensi dell’art. 2 comma 6 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e s.m., la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie ha la competenza esclusiva in materia di controversie concernenti eventuali irregolarità delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi direttivi dell’Ordine professionale”. Ciò vuol dire che il Ministero ha ritenuto fondata la posizione da sempre espressa dall’Ordine FI – PT secondo la quale solo la CCEPS è competente in materia di controversie elettorali e che non sussistono i presupposti per il commissariamento dell’OPI FI – PT. Siccome nella nota è scritto “sentita la FNOPI” non è da escludere che la Federazione, vista la riassunzione del giudizio da parte della lista esclusa di fronte alla CCEPS, abbia poi espresso una posizione diversa rispetto alla precedente.

A questo punto non resta quindi che aspettare che la CCEPS esamini la stessa e decida. Non ci sono “scorciatoie” o vie traverse o diverse da percorrere, non si può derogare alla divisione dei poteri previsto nel nostro ordinamento, non ci si può sottrarre al giudice naturale così come previsto dalla nostra Costituzione all’art. 25, il principio di legalità deve essere sempre rispettato. L’Ordine FI – PT ricava tutto ciò da questa vicenda e pone queste riflessioni e conclusioni all’attenzione di tutti. Da qui l’importanza della nota Ministeriale di cui si discute che – pur apprezzata perché definisce un procedimento in corso in maniera comunque favorevole a questo Ordine non disponendone il richiesto commissariamento – viene vista comunque come una vittoria di tutti. Infatti la stessa ribadisce quei principi fondamentali del nostro ordinamento sopra indicati che sono a presidio e tutela di ciascuno di noi. Da qui la rinnovata fiducia nel nostro ordinamento, molto spesso a ragione criticato e non funzionante al meglio, ma pur sempre democratico. Non è poco.

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