Ordinanza della Cassazione. Il tempo di vestizione ad inizio e fine turno va retribuito

Il tempo di vestizione e cambio turno va sempre retribuito. A stabilirlo la Cassazione con un’ordinanza dello scorso 11 febbraio che ha annullato una sentenza del tribunale e della Corte di appello. A sollevare la questione sono stati cinque infermieri dipendenti di un ospedale che avevano chiesto la condanna dell’Ausl per il pagamento del compenso a titolo di indennità per lavoro straordinario per il tempo necessario alla vestizione, anticipato e posticipato di 15 minuti.

La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda relativa al riconoscimento dello straordinario per il passaggio di consegne a fine turno, riformandola nella parte in cui aveva accolto la pretesa con riferimento all’attività di vestizione a inizio turno. La Cassazione ha deciso di rinviare il tutto alla Corte d’Appello in diversa composizione perché “questa Corte – si legge nel dispositivo – ha già deciso sull’oggetto della presente controversia, pronunciando il seguente principio di diritto: ‘In materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica, nel silenzio della contrattazione collettiva, il tempo di vestizione-svestizione dà diritto alla retribuzione al di là del rapporto sinallagmatico, trattandosi di obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto’ (Cass. n.12935 del 2018; Cass.27799 del 2017)”.

Secondo l’ultima sentenza richiamata dalla Cassazione l’onere della vestizione dei sanitari non è imposto da un interesse aziendale ma da quello dell’igiene pubblica e quindi ha ritenuto “correttamente affermato il diritto alla retribuzione soltanto per il tempo effettivo eventualmente di volta in volta utilizzato dal lavoratore; che pertanto il punto qualificante della controversa materia diventa verificare se i tempi di vestizione/svestizione siano stati utilizzati fuori o all’interno dell’orario di lavoro”. Per quanto riguarda in particolare il lavoro nelle strutture sanitarie la sentenza ricorda che “nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/svestizione dà diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”. La motivazione si basa sul principio del pubblico impiego contrattualizzato, secondo cui le prestazioni di lavoro straordinario per le quali si chiede il relativo compenso, devono essere preventivamente autorizzate. In questo senso l’accertamento istruttorio ha dimostrato che gli infermieri non avevano provato che il dirigente del servizio infermieristico o gli organi competenti dell’Ausl avevano concesso l’autorizzazione e che nessun ordine era stato diramato da parte dei superiori e che non esisteva, presso l’Ausl di riferimento, una regolamentazione dei tempi di “vestizione” del personale. “In definitiva – conclude la Cassazione – il ricorso va accolto”.

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