Formazione obbligatoria, tutto quello che c’è da sapere

Secondo il decreto del ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739., l’infermiere è un operatore sanitario responsabile dell’assistenza infermieristica generale, che si può svolgere nel campo della prevenzione delle malattie, della cura e della riabilitazione ed è rivolta a persone malate e disabili di tutte le età. L’assistenza infermieristica comprende interventi che hanno natura tecnica, ma anche relazionale ed educativa. E’ fondamentale, pertanto, che la figura dell’infermiere sia costantemente aggiornata sul suo settore di competenza, per questo anche nel suo caso è previsto l’obbligo di formazione sanitaria di tipo ECM.

Nel triennio 2017-2019, sono stati confermati 150 crediti complessivi, ma è stato abolito il limite di minimo di 25 e massimo di 75 crediti l’anno. Ogni professionista potrà liberamente organizzare la distribuzione triennale dei crediti acquisiti. Nel 2017 è stato poi introdotto un criterio che premia la regolarità formativa pregressa: chi ha acquisito da 80 a 120 crediti Ecm tra il 2014 ed il 2016, ha ottenuto una riduzione di 15 crediti per il nuovo triennio (riduzione da 150 a 135). Chi, invece, ha acquisito da 121 a 150 crediti nel triennio 2014-2016, ha ottenuto una riduzione di 30 crediti per il triennio che volge al termine.

Ci sono però delle condizioni per il riconoscimento dei crediti: almeno il 40% dell’obbligo formativo individuale acquisito come partecipante a eventi ECM; autoformazione: massimo il 10% dell’obbligo formativo individuale; formazione reclutata: massimo 1/3 dell’obbligo formativo individuale.

Altro elemento di rilievo è che ciascun professionista dovrà aver fatto almeno il 40% di formazione accreditata (provider) e per il rimanente 60% con la possibilità di percorsi formativi scelti individualmente, facendo riferimento ai crediti individuali (tutoraggi, pubblicazioni scientifiche, etc).

I metodi e le tecniche didattiche utilizzate in un programma formativo ECM possono essere diverse. Al fine di garantire un quadro completo e armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione e apprendimento utilizzabili, la Commissione Nazionale per la formazione continua ECM ha definito undici tipologie:

Formazione residenziale classica (RES), Convegni, congressi, simposi e conferenze (RES), Videoconferenza (RES), Training individualizzato (FSC), Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC), Attività di ricerca (FSC), FAD con strumenti informatici/cartacei (FAD), E-learning (FAD), FAD sincrona (FAD), Formazione blended, Docenza, tutoring e altro.

La stessa Commissione ECM ha stabilito di accreditare le seguenti tipologie di formazione sul campo: attività di training individualizzato, partecipazione a Gruppi di lavoro/studio, di Miglioramento e Commissioni/Comitati e Audit Clinico, partecipazione a Ricerche.

Tutti i professionisti sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono conseguire crediti ECM attraverso attività di formazione individuale con tutoraggio individuale, crediti esteri, pubblicazioni scientifiche, autoformazione, aperimentazioni cliniche.

 

 

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