Sentenza del Tar, il ruolo degli infermieri nel processo See and Treat è legittimo

Il ruolo dell’infermiere nel processo See and Treat è legittimo. A stabilirlo una sentenza del Tar del Lazio i cui giudici hanno rilevato come ‘agli infermieri non venga attribuita la funzione di diagnosi della malattia’ e questo ‘si desume dal tenore letterale della delibera laddove non si parla mai di tale funzione, ma esclusivamente di “discriminazione iniziale tra casi urgenti e casi non urgenti” a similitudine di quanto effettuato nel triage di un Pronto Soccorso “ordinario” e di cura dei cosìddetti’ codici bianchi in base all’elenco delle patologie minori individuate a priori dalla stessa delibera’.

L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri aveva fatto ricorso contro la determina del Lazio n. 384 del 20 marzo 2015 con cui l’ASL RM C aveva attivato “ambulatori infermieristici sul modello See and Treat”. La delibera di istituzione del servizio impugnata individuava le caratteristiche del servizio ed evidenziava il ruolo dell’infermiere nel processo del See and Treat oltre a stabilire che “nella fase della sperimentazione il percorso diagnostico terapeutico – dimissione è controfirmato dal medico che valida l’appropriatezza e la coerenza del trattamento attuato dall’infermiere”, mentre successivamente alla sperimentazione il modello prevede che dopo 166 ore di formazione gli infermieri vengono ritenuti abilitati a trattare alcune patologie. Da qui il ricorso dell’Ordine dei medici. Il Tar ha ritenuto il ricorso infondato e quindi lo ha respinto.

Nella sentenza dei giudici si legge come ‘l’Ordine degli infermieri controinteressato rileva che laddove parte ricorrente escluderebbe la competenza degli infermieri in ordine alle cure dovute al paziente, tale prospettazione è contraddetta dalla normativa in materia quale la legge n. 251/2000 che recando la Disciplina sulle professioni sanitarie infermieristiche, all’art. 1 dispone che: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza’. ‘La parte della doglianza con cui parte ricorrente oppone che nel caso in esame si realizza l’ipotesi della responsabilità per falso ideologico del medico che controlla l’operato dell’infermiere ex post, – conclude la sentenza – è smentita in fatto dalla osservazione dell’ASL che rappresenta ancora che il medico di Pronto Soccorso è sempre in contatto in via telematica col servizio S&T e che dunque tale supervisione è sempre diretta, costante e contestuale all’intervento infermieristico’.

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