Senza l’assolvimento dei crediti ECM relativi alla formazione obbligatoria non ci può essere alcuna copertura assicurativa per il professionista. A prevederlo sulla base della Legge Gelli, lo schema di decreto sulla determinazione dei “requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie” che doveva essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico, con il concerto del Ministero della salute, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (il 31 agosto 2017) e ad oggi mancante. Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale, i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.
Per le strutture e liberi professionisti invece il mancato raggiungimento dei crediti ECM subentra alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale; alla valutazione della sinistrosità specifica tenuto dei dati soggetti a pubblicazione dalla stessa legge; dall’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento ECM.
Per i professionisti dipendenti e convenzionati, ad essere a rischio è la copertura della rivalsa, mentre per le aziende e i liberi professionisti il rischio è l’aumento del premio assicurativo. Di fatto, per la prima volta, un provvedimento normativo prevede una sanzione sul mancato assolvimento dei crediti ECM. Del resto l’obbligo della formazione continua in medicina è vigente da circa venti anni e non ha mai previsto sanzioni legislative, contrattuali e deontologiche. A questo proposito occorre ricordare che il professionista non in regola potrà continuare a esercitare, ma si troverà “scoperto” in caso di un sinistro per colpa a lui addebitata.
Fermo restando l’opportunità di un sistema sanzionatorio – legislativo, contrattuale o deontologico – la norma contenuta nello schema di decreto rischia di essere iniqua in quanto da un lato fissa i requisiti per l’assicurazione, dall’altro ne limita la copertura retrodatando l’assolvimento degli obblighi al triennio precedente. Come è noto l’assolvimento dei crediti ECM non è elevato e subordinare l’operatività della polizza – ancorché per la sola rivalsa per colpa grave – a un deficit formativo che non è più possibile colmare diventa un problema per decine di migliaia di professionisti (medici, infermieri, professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione).