Consenso informato, per il paziente non basta la firma sul modulo. Necessario il dettaglio dei rischi

Il consenso può ritenersi informato solo se il chirurgo fornisce al paziente informazioni dettagliate sui risultati conseguibili, ma anche sulle possibili conseguenze negative dell’intervento. E quando l’operazione è riparatoria le comunicazioni devono essere ancora più specifiche: il malato va messo al corrente della patologia determinata dagli interventi precedenti e delle reali prospettive di superare le criticità. A stabilirlo una recente sentenza della Cassazione (sentenza 23329/2019, terza sezione civile) che ha rinviato al mittente per correggere la sua decisione di ridurre al minimo il pagamento del danno a una paziente che aveva subito numerose operazioni e menomazioni da queste derivate, ma aveva solo espresso il primo consenso su un modulo prestampato.

Per la Cassazione non è veramente informato il consenso del paziente all’operazione quando risulta prestato con la firma su un modulo prestampato. Questo perché l’attività medica e chirurgica impone una dettagliata spiegazione su natura, portata e rischi dell’intervento previsto, che non può essere garantita dalla sottoscrizione di un format del tutto generico. Se il malato poi torna sotto i ferri per riparare all’esito infausto della precedente operazione, non deve dimostrare che se adeguatamente informato avrebbe evitato di sottoporsi al secondo intervento rivelatosi non risolutivo. Secondo la sentenza “la decisione della Corte d’appello non ha preso in esame i principi legati al consenso e al nesso di causalità non avendo correttamente argomentato la scelta di attribuire efficacia causale autonoma all’intervento eseguito dal medico sebbene dall’esame della Ctu (nei termini evidenziati dalla ricorrente) emergano elementi di senso contrario, non adeguatamente considerati”.

Nella sentenza la Cassazione sottolinea di volere “dar seguito all’orientamento ormai consolidato che ha riconosciuto l’autonoma rilevanza, ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria, della mancata prestazione del consenso da parte del paziente, e che ha espressamente ritenuto, che la violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: un danno alla salute, sussistente quando sia ragionevole ritenere che il paziente, su cui grava il relativo onere probatorio, se correttamente informato, avrebbe evitato di sottoporsi all’intervento e di subirne le conseguenze invalidanti; nonché un danno da lesione del diritto all’autodeterminazione in se stesso, il quale sussiste quando, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale ( ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute”.

Per la Cassazione “il paziente ha la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona umana in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua essenza psicofisica, in considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive”. «Sul consenso informato – spiega l’avvocato Andrea Pettini – emergono tre fattori di novità sui quali, insieme all’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Firenze e Pistoia, stiamo facendo verifiche. Il primo è che il concetto di forma viene superato da questo tipo di sentenze secondo le quali stiamo andando verso una maggiore effettività del consenso informato; secondo, si sta creando una giurisprudenza nuova che si completerà però solo intorno alla fine dell’anno con l’arrivo di altre sentenze sempre su questo tema; infine il fatto che la giurisprudenza attuale riguarda la momento la figura del medico e non esiste giurisprudenza diretta sugli infermieri. Noi, tuttavia, – conclude Pettini – siamo propensi a ritenere che, trattandosi il consenso informato di materia inerente la figura del personale sanitario, possa estendersi anche agli infermieri».

 

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