Vaccino per sanitari, l’obbligo è legittimo: la sentenza del Consiglio di Stato

Al centro della sentenza il principio di solidarietà e la relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario 

L’obbligo vaccinale per i sanitari è legittimo. A mettere un punto alla questione è una sentenza pubblica del Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza di alcuni operatori sanitari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, non ancora vaccinati contro il Covid. L’organo statale ha confermato quindi l’obbligo vaccinale, così come previsto per il personale sanitario dall’art. 4 del decreto legge n. 44/2021, ponendo l’accento sul principio di solidarietà verso i soggetti più fragili (art. 2 della Costituzione) e sulla relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario. Una relazione che presuppone la sicurezza delle cure come enunciato anche dalla cosiddetta legge Gelli-Bianco, secondo cui è «parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività».

Il Consiglio di Stato ha sottolineato infatti che l’obbligo vaccinale è previsto non solo a tutela del personale sanitario sui luoghi di lavoro ma anche dei pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata. E più in particolare delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili. Chiarendo che l’obbligo vaccinale non si fonda solo sulla relazione di cura e fiducia tra paziente e personale sanitario, ma anche sul più generale dovere di solidarietà (articolo 2 della Costituzione). “Si tutelano in questo modo tutti e ciascuno – si legge nella sentenza -, anzitutto e soprattutto le più vulnerabili ed esposte al rischio di malattia grave e di morte, da un concreto male, nella sua spaventosa e collettiva dinamica di contagio diffuso e letale, in nome dell’altrettanto fondamentale principio di solidarietà, che pure sta a fondamento della nostra Costituzione (art. 2), la quale riconosce libertà, ma nel contempo richiede responsabilità all’individuo”.

Un “macabro paradosso” che i malati possano contrarre e morire per il virus, proprio nelle strutture deputate alla loro cura 

Un principio in ragione del quale, prosegue il testo della sentenza, “è doveroso per l’ordinamento pretendere che il personale medico od infermieristico non diventi esso stesso veicolo di contagio, pur sussistendo un rimedio, efficace e sicuro, per prevenire questo rischio connesso all’erogazione della prestazione sanitaria. Sarebbe – e in taluni casi verificatisi in Italia a vaccinazione già avviata, purtroppo, è stato – un macabro paradosso quello per i quali pazienti gravemente malati o anziani, ricoverati in strutture ospedaliere o in quelle residenziali, socio-assistenziali o socio-sanitarie […] contraessero il virus, con effetti letali per essi, proprio nella struttura deputata alla loro cura e per causa del personale deputato alla loro cura, refrattario alla vaccinazione”.

Un’evenienza, si prosegue che “costituirebbe (ed ha costituito) un grave tradimento di quella «relazione di cura e fiducia tra paziente e medico» e, più in generale, tra paziente e gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria”. Nel dovere di cura, si specifica ancora, “rientra anche il dovere di tutelare il paziente, che ha fiducia nella sicurezza non solo della cura, ma anche nella sicurezza – qui da intendersi come non contagiosità o non patogenicità – di chi cura e del luogo in cui si cura, e questo essenziale obbligo di protezione di sé e dell’altro, connesso al dovere di cura e alla relazione di fiducia, non può lasciare il passo, evidentemente, a visioni individualistiche ed egoistiche, non giustificate in nessun modo sul piano scientifico del singolo medico che, a fronte della minaccia pandemica, rivendichi la propria autonomia decisionale a non curarsi”.

La scelta di non vaccinarsi, nel contesto emergenziale, pone un rischio inaccettabile, mettendo a repentaglio la vita stessa di altri

Una scelta, che sarebbe in una condizione di normalità sanitaria del tutto legittima perché espressione della libera autodeterminazione e del consenso informato, costituisce nel contesto emergenziale in atto un rischio inaccettabile per l’ordinamento perché mette a repentaglio la salute e la vita stessa di altri – le persone più fragili, anzitutto – che, di fronte all’elevata contagiosità della malattia, potrebbero subirne e ne hanno subito le conseguenze in termini di gravità o addirittura mortalità della malattia. Nel bilanciamento tra i due valori, quello dell’autodeterminazione individuale e quello della tutela della salute pubblica, compiuto dal legislatore con la previsione dell’obbligo vaccinale nei confronti del solo personale sanitario, non vi è dunque legittimo spazio né diritto di cittadinanza in questa fase di emergenza contro il virus Sars-CoV-2 per la c.d. esitazione vaccinale”.

Respinta anche la tesi della non comprovata sicurezza dei vaccini “sperimentali”

Respinta anche la parte relativa alla non comprovata sicurezza dei vaccini “sperimentali”. Per i giudici il carattere condizionato dell’autorizzazione “non incide sui profili di sicurezza del farmaco né comporta che la stessa debba essere considerata un minus dal punto di vista del valore giuridico, ma impone unicamente al titolare di completare gli studi in corso o a condurre nuovi studi al fine di confermare che il rapporto rischio/beneficio è favorevole“. La Cma (Conditional marketing authorisation) si spiega, è specificamente concepita al fine di consentire una autorizzazione il più rapidamente possibile, non appena siano disponibili dati sufficienti, pur fornendo un solido quadro per la sicurezza, le garanzie e i controlli post-autorizzazione.

La Cma, spiega la sentenza, “è peraltro uno strumento collaudato e utilizzato già diverse volte prima dell’emergenza pandemica: tra il 2006 e il 2016 sono state concesse ben 30 autorizzazioni in forma condizionata, specialmente in ambito oncologico, nessuna delle quali successivamente ritirata per motivi di sicurezza, in quanto undici sono state convertite in autorizzazioni ordinarie, due ritirate per ragioni commerciali e le restanti diciassette sono rimaste ancora ad oggi autorizzazioni condizionate, essendo in corso il completamento dei dati“. Alla luce di queste premesse, “si deve recisamente confutare e respingere l’affermazione secondo cui i vaccini contro il Sars-Cov-2 siano ‘sperimentali’ come anche quella che mette radicalmente in dubbio la loro efficacia e/o la loro sicurezza, in quanto approvati senza un rigoroso processo di valutazione scientifica e di sperimentazione clinica che ne abbia preceduto l’ammissione“.

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