Green pass nei luoghi di lavoro: le regole per i dipendenti pubblici e privati

Dal 15 ottobre, non senza proteste e polemiche, è scattato l’obbligo di avere la certificazione verde, il cosiddetto Green Pass, per accedere ai luoghi di lavoro, pubblici e privati. Un traguardo a cui si è arrivati progressivamente. Si è cominciato con medici e gli infermieri (dal 1° aprile), poi il personale di scuola e università (1° settembre), lavoratori di mense e pulizie scolastiche (dall’11 settembre), infine gli addetti delle Rsa (dal 10 ottobre). Adesso l’obbligo riguarda chiunque abbia un impiego sia nel pubblico che nel privato: tutti dovranno esibire la certificazione verdeCOVID-19, comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV2, oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare nelle ultime 72 ore o antigenico rapido nelle 48 ore precedenti.

 

Personale sanitario e personale esterno delle RSA

Per il personale sanitario del pubblico e del privato, dallo scorso 1° aprire esiste l’obbligo di vaccino anti-Covid. In caso di mancata vaccinazione, si è sospesi dal servizio fino a quando il lavoratore non si vaccina. Se il lavoratore non può essere adibito a mansioni diverse, per l’intero periodo di sospensione non è dovuta la retribuzione. A verificare, sono le Regioni e le Province autonome, che comunicano alle Aziende territoriali sanitarie competenti.

L’obbligo di vaccino, in linea con quanto previsto per il personale sanitario, è stato introdotto per tutti i soggetti (anche esterni) che lavorano a qualsiasi titolo all’interno di strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice, dai fisioterapisti al personale che si occupa dei pasti. Il lavoratore sprovvisto del vaccino anti-Covid viene sospeso dalla prestazione. Il controllo spetta al datore di lavoro e ai responsabili delle strutture.

 

Dipendenti pubblici e smart working

Ogni dipendente pubblico (e chi svolge attività lavorativa, di formazione o volontariato presso le pubbliche amministrazioni) deve avere il green pass. Altrimenti è assente ingiustificato, e non retribuito, finché presenta la certificazione (a differenza di professori e collaboratori scolastici, dopo 5 giorni anche non consecutivi di assenza, scatta anche la sospensione). Spetta alle amministrazioni controllare chiunque operi nella sede, sia o meno dipendente dell’ente. Per gli ‘esterni’ la verifica passa anche dai rispettivi datori di lavoro.

In tema di smart working, poiché l’obbligo per il lavoratore è di avere il green pass oltre che di esibirlo, dovrebbe averlo anche chi si avvale della formula del lavoro agile. Il Governo specifica anche che «Non è consentito in alcun modo – in quanto elusivo dell’obbligo di avere il green pass per accedere al posto di lavoro – individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione».

 

Lavoratori privati e autonomi

Nel privato tutti i lavoratori devono avere il green pass. Chi non lo ha, sarà considerato assente ingiustificato (senza stipendio). Conserverà il posto di lavoro e rientrerà al termine dello stato di emergenza, quindi dal primo gennaio. A meno di proroghe allo stato di emergenza. Per le imprese con meno di 15 dipendenti, è possibile la sospensione dopo il quinto giorno dalla mancata presentazione della certificazione, per un periodo massimo di 20 giorni (10 giorni rinnovabili una sola volta). La verifica spetta al datore di lavoro.

L’obbligo del green pass vale anche per tutti i lavoratori autonomi. Senza green pass il lavoratore non può accedere ai luoghi dove si svolge l’attività lavorativa. A verificare il possesso della certificazione sarà il datore di lavoro che dispone dei luoghi nei quali è svolta l’attività lavorativa.

 

Lavoratori che si spostano

L’obbligo di certificazione verde anti-Covid vale anche per tutti i lavoratori che prestano servizio in luoghi diversi da quelli del proprio datore di lavoro. In questo caso, il lavoratore senza green pass è considerato assente ingiustificato e non può accedere ai luoghi dove si svolge la sua prestazione. Quest’ultima categoria di lavoratori potrà addirittura essere soggetta ad un doppio check: da parte del proprio datore di lavoro e dal datore di lavoro nei cui confronti l’attività viene resa.

 

Colf e badanti

Green pass obbligatorio anche per colf e badanti che senza certificazione devono lasciare la casa. Nelle risposte alle Faq pubblicate sul sito di Palazzo Chigi si legge: «Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio».

 

Le incombenze per i datori di lavoro

La verifica del green pass va fatta tutti i giorni. Nei giorni scorsi, il Garante della privacy ha dato l’ok all’uso di specifiche applicazioni e piattaforme digitali per la verifica. Definite anche le regole da rispettare per tutelare i dati sensibili dei lavoratori. Il decreto “Capienze”, afferma inoltre che per esigenze organizzative, il datore di lavoro potrà richiedere massimo 48 ore prima se il lavoratore ha il Green Pass «per far fronte a specifiche esigenze di natura organizzativa, come ad esempio quelle derivanti da attività lavorative svolte in base a turnazioni, o connesse all’erogazione di servizi essenziali».

 

Sospensioni e mancata retribuzione

I lavoratori che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione. Non avranno conseguenze disciplinari e non saranno soggetti a sospensione, con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Non avranno diritto, però, alla retribuzione.

I lavoratori che svolgono un’attività lavorativa in aziende con meno di 15 dipendenti, invece, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, saranno sospesi e il datore di lavoro potrà provvedere alla sostituzione del lavoratore sprovvisto di Green Pass, ma solo fino a un periodo massimo di 20 giorni (10 giorni rinnovabili una sola volta).

 

Le sanzioni

Per il mancato controllo, i datori rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro. Non incorreranno in sanzioni i datori di lavoro che, nonostante la riscontrata presenza da parte delle autorità di lavoratori privi di Green Pass, dimostrino controlli effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto legge 127 del 2021.

Per i lavoratori che, in elusione dei controlli, siano trovati privi di Green Pass, sanzioni più severe: da 600 a 1.500 euro. Si incorre in sanzioni penali unicamente in caso di falsità del certificato verde.

 

Chi è escluso dalla presentazione del certificato

Discorso a parte vale per i certificati di esclusione vaccinale anti Covid-19 che fanno venir meno l’obbligo di certificazione verde. Il rilascio della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti Sars-cov-2 avviene nel caso in cui la vaccinazione venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente o temporanea. Per questa categoria di soggetti rimane in vigore la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021: i soggetti esenti dovranno mostrare una certificazione cartacea, ma è in arrivo certificazione con QR code anche per loro.

 

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